Altri contenuti - Corruzione

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Pubblicato il:

3 ottobre 2013

Ultima revisione:

27 novembre 2017

 

Sidra SpA intende tutelare fortemente il valore della legalità e della moralità - civica ed aziendale - anche attraverso la collaborazione dei propri indipendenti e collaboratori.

I dipendenti ed i collaboratori sono, dunque, invitati a segnalare qualunque situazione di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi), direttamente o indirettamente legata alla vita della Società, di cui siano eventualmente venuti a conoscenza.

La segnalazione potrà essere effettuata utilizzando il modello di seguito allegato.

Si rammenta che l'Ordinamento e l’Autorità Nazionale Anticorruzione tutelano i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito.

L'art. 1, comma 51 della D.Lgs. n. 190/2012, ha infatti introdotto, nell'ambito del D.Lgs. n. 165/01, l'art. 54 bis, che appunto prevede la "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ".

Il succitato art. 54 bis testualmente dispone: «1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. 3. L’adozione di misure discriminatorie è segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza, dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»

 

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione/ritorsione per il fatto di avere segnalato un illecito dovrà darne circostanziata notizia al responsabile della prevenzione della corruzione.

Ove la segnalazione riguardi il responsabile della prevenzione della corruzione o uno dei suoi referenti, la segnalazione potrà essere effettuata direttamente all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 o all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si porta a conoscenza che la segnalazione all’Organismo di Vigilanza rimarrà del tutto riservata.  

Per ulteriori approfondimenti, il segnalante potrà rivolgersi al responsabile della prevenzione della corruzione o all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 tramite le seguenti caselle di posta elettronica:

 

 

Modulo segnalazioni di condotte illecite

 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione

  • Art. 43,c. 1, d.lgs. n. 33/2013

 

Scarica Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2017 – 2018 – 2019 e Programma Triennale Trasparenza ed Integrità 2017 – 2018 – 2019

 

Responsabile della prevenzione della corruzione

  • delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012

Responsabile della trasparenza
Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità

  • Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Relazione del responsabile della corruzione

  • Art. 1, c. 3,l. n. 190/2012

Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT

  • Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Atti di accertamento delle violazioni